SISTRI: Reintrodotto dal Parlamento con la conversione in legge della manovra

01.10.2011 15:00

 

ILLUSTRIAMO E COMMENTIAMO LE MISURE OPERATIVE DELLA NORMA DI REINTRODUZIONE:

 

 

 

1. Si evidenzia la scomparsa degli scaglioni di entrata in vigore - a seconda

della dimensione e della tipologia di impresa - e l’introduzione di una

data valida per tutte le imprese (tranne per i piccoli produttori fi no a 10

dipendenti, per i quali il sistema partirà non prima del 1° giugno 2012).

Tale data unica è il 9 febbraio 2012.

Viene confermato, come sopra detto, che le micro imprese saranno oggetto

di uno specifico decreto di entrata in operatività:                  esso, comunque,

non potrà venir emanato prima del 1° giugno 2012 (per gli effetti di una

norma contenuta nel Decreto sviluppo, risalente allo scorso luglio, che

viene “salvata”);

2. Si sottolinea come la norma introduca, sia pure a livello “programmatico”

interventi di semplificazione del Sistema di tracciabilità, con l’organizzazione

di “test” assieme alle associazioni di categoria:                tale dizione lascia,

tuttavia, campo all’ampia discrezionalità in merito a ciò che si intende

per “tecnologie di utilizzo più semplici”. Inoltre, non pare così immediato

riuscire ad organizzare i test di verifica suddetti,     tenuto conto che il

Sistema “riformulato” deve essere operativo (sia pure, come detto sopra,

ancora non obbligatorio per le imprese) entro il 15 dicembre 2011.

3. La norma di reintroduzione stabilisce, inoltre, che dovrà essere emanato

un decreto ministeriale (entro 90 giorni dalla pubblicazione in G.U.

della Legge di conversione della manovra = 15 dicembre 2011, presumibilmente)

per individuare specifiche tipologie di rifiuti pericolosi che possono essere

escluse dal SISTRI. Tale misura è teoricamente positiva, ma presenta alcune

difficoltà applicative quali: la complessità di individuazionedelle concrete categorie,

la mancata esclusione di imprese che producano eventualmente tipologie varie e

diverse (che sarebbero,quindi, incluse per alcune tipologie ed escluse per altre

con conseguentecaos applicativo), il tempo ristretto per l’emanazione del decreto,

tenuto conto del tempo necessario per ottenere i pareri istituzionali.

4. Per quanto riguarda i contributi annuali, la relazione tecnica allegata al

provvedimento li considera confermati ed invariati.

5. Quanto all’ultimo comma della norma, che prevede una (teorica) semplificazione

secondo la quale le imprese che producono rifiuti recuperati dai Consorzi obbligatori

(COBAT, COOU, ecc.) possono delegare gli adempimenti ai Consorzi stessi,

appare - de facto - priva di efficacia in quanto l’uso dell’avverbio “esclusivamente”

esclude la quasi totalità dei casi reali; raramente infatti si producono “esclusivamente”

batterie usate o olio usato; tipicamente vengono prodotte più tipologie e, di conseguenza,

l’impresa non può applicare il precetto contenuto nella norma.

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